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SI POSSONO RACCOGLIERE RAMI E TRONCHI SULLE SPIAGGE?

  • avvdafnecrea
  • 7 apr 2022
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 6 mag 2022

Chi non ha mai fatto una passeggiata od un'escursione sui litorali marini nei periodi invernali dopo una mareggiata e si è portato a casa qualche ramo o tronco trasportato dalle onde del mare?

La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 85/2022 tratta proprio questo tema ed è decisamente interessante sotto diversi profili.

Il primo è squisitamente costituzionale e riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni nell'ambito della tutela dell'ambiente.

Senza soluzione di completezza, si ricorda come questo tema, sempre oggetto di ricorsi alla Corte, dopo la modifica dell'art. 117 Cost. è divenuto una questione ancora più calda.

L'intervento di modifica costituzionale ha comportato una rivoluzione copernicana per quanto riguarda il modo di intendere il riparto di competenze tra Stato e Regioni, al quale è seguita una fitta stagione giudiziale, poichè non vi è una delimitazione così netta.

La questione ambientale, poi, era ed è decisamente dibattuta, perché, pur essendo in generale affidata alla competenza statale, aveva ed ha molti aspetti riferibili anche a quella regionale.

Il caso oggetto del ricorso riguarda una norma regionale inserita dalla Regione Abruzzo nella legge di stabilità regionale 2021, con la quale veniva consentito alle persone di raccogliere materiale spiaggiato di origine naturale per il solo uso domestico o personale.

La norma era fortemente restrittiva, perché tale raccolta era limitata in ben determinati periodi, in orari ben definiti e solo nell'ambito del demanio marittimo regionale con finalità turistico-ricreativo e sui lidi e spiagge destinate alla balneazione.

L' avvocatura dello Stato ne contestava la legittimità, rilevando che ramaglie e tronchi rientrassero nell'attività di gestione del rifiuto, riservata alla competenza statale e disciplinata dalla normativa ambientale di settore.

Così non è, secondo la Corte Costituzionale, la quale, richiamata la normativa, in particolare l'art. 183 comma l lettera n) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 modificato da disposizioni europee e nazionali, riconosce - tra l'altro - come i materiali naturali spiaggiati dopo le mareggiate non rientrino nell'attività di gestione del rifiuto.

In particolare, se ne riconosce la competenza statale per quel che riguarda sia il tema dell'ambiente, che la gestione del legname, distinguendola da quella residuale turistica di competenza regionale, che può essere,

esercitata solo quando non in contrasto con la normativa statale di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema...

Tuttavia, nella parte motivazionale, la Corte, dopo aver distinto tra i rifiuti urbani presenti sulla spiaggia (quali plastiche, carta ecc..) ed il materiale di origine naturale, per il quale vi è una specifica disciplina normativa, riconosce la validità della legge regionale impugnata in quanto rispettosa sia dell'economia circolare che della tutela ambientale.

La norma impugnata, intervenendo nella prospettiva dell'economia circolare, in modo da favorire il riutilizzo del legname spiaggiato e di limitare la quantità finale di rifiuti da smaltire, va perciò considerata non solo conforme alla disciplina statale, ma anche tale da realizzare una forma di maggior tutela dell' ambiente, come tale consentita al legislatore regionale.

L'intervento della Corte Costituzionale è molto importante, perché dà un taglio eminemente pratico e decisamente utile nell'ambito di un riutilizzo consapevole del materiale naturale che si ammassa sulle nostre coste e può certamente essere oggetto di nuova vita e di diverso utilizzo.



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