QUANDO È POSSIBILE CONFIGURARE IL TENTATIVO NEL DELITTO DI “ STALKING ” ?
- avvdafnecrea
- 10 lug 2021
- Tempo di lettura: 3 min
Con sentenza n. 1943 del 6 ottobre 2020 depositata in cancelleria il 18 gennaio 2021, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per il delitto tentato di atti persecutori.
La vicenda vedeva imputato un uomo che, con condotte reiterate, telefonava durante la notte ad una donna e realizzava una serie di condotte minacciose e moleste in locali da ballo e nel corso di feste.
Il primo punto rilevante e di interesse è che il giudice di prime cure rilevava che la donna per accidente o “per il suo carattere forte” non ne percepiva la lesività.
La motivazione della sentenza merita una riflessione, in quanto analizza in maniera puntigliosa la possibilità della realizzazione di tale delitto anche nella sua forma tentata, fatto assolutamente non scontato, visto quanto si dirà in seguito.
Cosa tutela e quando si realizza il delitto di atti persecutori, conosciuto dai più come reato di stalking ed inserito nel codice penale all’art. 612 bis?
Lo stalking è stato inserito nel 2009 per riempire un vuoto di tutela, quando ci si accorge che condotte apparentemente prive di violenza e minaccia, caratterizzate da una persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima, non erano tutelate in alcuna maniera.
Il delitto punisce “ chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Gli atti persecutori vengono qualificati come reato abituale improprio, di danno, di pericolo e di evento.
Il reato è abituale, perché si realizzano più fatti a distanza di tempo (Cass. 11925/2020), qualificabili singolarmente come delitti distinti e diversi, ma riunificati quando sono il risultato di una condotta unitaria e di persecuzione con un progressivo accumulo di disagio e l’idoneità a causare ansia, paura per se o per altri e modificazione delle abitudini di vita.
Vi è danno quando viene compromessa la tranquillità e quindi la persona è costretta a dover cambiare lavoro, abitazione, città, ha timore per sé e per gli affetti, vive nella paura e vi sono episodi accertati da medici specialisti di problematiche psicologiche e psichiatriche legate alla situazione.
Vi è evento, quando la libertà morale di autodeterminarsi, è compromessa.
Il tentativo si realizza con i soli reati di evento, quando una certa azione tende a qualcosa senza che si realizzi. Inoltre, è previsto solo per i delitti e quando vi è dolo.
Il ricorrente contestava il fatto che i comportamenti posti in essere, per essere qualificabili come “ stalking ”, avrebbero dovuto provocare uno degli eventi tipici, cosa che non era accaduta e che quindi avrebbero dovuto essere qualificati diversamente.
La corte riflette sul fatto che, il reato di stalking è caratterizzato da dolo generico in quanto vi è sia la volontà che la consapevolezza di realizzare uno degli eventi alternativi.
Inoltre, i singoli atti ripetuti devono essere identificabili “ quali segmenti di una condotta unitaria ”(Cass. 1541/2021), fatto che li cementa come elementi del reato di stalking, li unifica a monte e impedisce che vengano considerati come reati autonomi.
Infatti, i reati persecutori possono concorrere con altre fattispecie di reato tra cui la violenza privata, l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni proprio perché i beni giuridici tutelati sono diversi.
Di conseguenza, il fatto che l’autonomo reato di stalking sia reato di evento, ne permette la sanzione anche nella sua forma tentata, quando la condotta sia “ idonea a ” senza che si sia realizzata la lesione effettiva della possibilità di autodeterminarsi della vittima, ecco quindi il perché della condanna.
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